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Statuto e Sovvenzioni Pubbliche

Statuto polisportiva dilettantistica

(in seguito per brevità Polisportiva)
 Articolo 1- Scopo

La Polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci persone fisiche, mediante la gestione di ogni attività agonistica, ricreativa ivi comprese le attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d’attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Polisportiva potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, acquisizione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, e non, abilitate alla pratica sportiva, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, nonché attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili. Nella propria sede la Polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. La Polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, eventualmente riconoscere un compenso ai soci collaboratori per lo svolgimento delle attività istituzionali. La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o alla federazioni di appartenenza . Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Articolo 2 – Soci

La Polisportiva è composta da soci ordinari e soci onorari:

a) Possono divenire soci ordinari solo le persone fisiche. I soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell’ammissione , dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

b) i soci onorari sono scelti fra soggetti che abbiano effettivamente contribuito all’organizzazione ed allo sviluppo della Polisportiva o che si sono particolarmente distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo. Vengono nominati all’unanimità dal consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento del contributo associativo annuale. Godono dell’elettorato attivo e passivo.

Articolo 3 – Domanda di ammissione

Possono far parte della Polisportiva, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti coloro i quali intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguito all’atto della presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 4 – Diritti dei soci
  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della Polisportiva .
  3. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Polisportiva e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali la Polisportiva aderisce.
Articolo 5 – Decadenza soci

I soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:

a) Dimissione volontaria;

b) Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronuncia contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) Scioglimento della Polisportiva ai sensi dell’art 27 del presente statuto. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 6 – Anno sciale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

a) L’Assemblea Generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo della Polisportiva;

c) il Presidente.

Articolo 8 – Assemblea

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all’atto della richiesta che ne provocano l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’Assemblea potrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, il luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la medesima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Compiti dell’Assemblea dei soci

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 marzo di ogni anno. Sono compiti dell’Assemblea:

  • decidere sulla relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
  • deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo ;
  • reintegrare, in caso di necessità, nel corso del triennio il numero dei consiglieri;
  • decidere sui problemi della società
Articolo 11 -Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo cinque giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Articolo 12 – Validità Assembleare

L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Cod. civ., per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimoni occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.(meglio specificato nell’articolo 23- Scioglimento)

Articolo 13 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociali, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della Polisportiva, scioglimento della Polisportiva e modalità di liquidazione.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall’Assemblea di nove membri eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle stesse federazioni sportive o discipline associate se riconosciute dal CONI. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati con tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidennte fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della polisportiva , le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16 – Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio

Direttivo Sono compiti del Consiglio Direttivo: -deliberare sulle domande d’ammissione dei soci; -proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto; -redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea e curare gli affari d’ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue da ratificare all’Assemblea dei soci ; -stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; -redigere i regolamenti per l’attività sportiva; -adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari; -curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea del presente statuto, la straordinaria amministrazione; -attuare le finalità previste dallo statuto.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige la Polisportiva e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed Enti di promozione sportiva a cui la Polisportiva verrà affiliata.

Articolo 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione della Polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Durata

La durata della Polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità previste dal successivo art. 23.

Articolo 21- Entrate

Le entrate proprie della Polisportiva sono costituite

  • dalle quote sociali a carico dei soci;
  • dai contributi volontari;
  • dai proventi delle attività sportive e ricreative svolte direttamente dalla Polisportiva , comprese quelle pubblicitarie;
  • dai proventi della gestione di eventuali impianti comunali;
  • dai contributi di Enti pubblici e privati;
Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Polisportiva, come meglio specificato dall’art. 21.

Articolo 23 – Scioglimento

Lo scioglimento della Polisportiva è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Polisportiva deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Scioglimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle Federazioni a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Cod. civ.

Montegrotto Terme, 14 dicembre 2016

Il Presidente (Dalla Bona Roberto)

Il Segretario (Fernanlino Moressa)

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